IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169,  relativa  alla  disciplina
per  il  riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto il decreto ministeriale 4  novembre  1993,  n.  573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la
protezione  delle  denominazioni  di  origine  e  delle   indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 644/98 della Commissione relativo alla
registrazione della  indicazione  geografica  protetta  dell'olio  di
oliva "Toscano, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE)
n. 208/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente
l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;
  Considerato  che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
169 sopracitata, prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione  dei  relativi  disciplinari  di  produzione
vengano  effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che  istituisce
il  Ministero  per  le  politiche  agricole  in qualita' di centro di
riferimento  degli  interessi  nazionali  in  materia  di   politiche
agricole,  forestali  e  agroalimentari con particolare riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato che il citato regolamento (CEE) n. 2081/92 consente che
gli Stati membri mantengano disposizioni nazionali compatibili con le
norme  comunitarie,  anche in considerazione di procedure applicative
seguite da tempo;
  Considerato che il medesimo regolamento n. 2081/92  prevede  che  i
disciplinari   di   produzione  delle  denominazioni  di  origine  ed
indicazioni geografiche siano pubblicati preliminarmente, secondo  la
procedura ordinaria, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
e  che  le  relative  domande  siano  accessibili a chiunque ne abbia
interesse;
  Tenuto conto che l'indicazione geografica  protetta  "Toscano"  per
l'olio   di  oliva  e'  stata  registrata  ai  sensi  del  richiamato
regolamento della Commissione n. 644/98,  nel  quadro  dell'art.  17,
Reg.  (CEE)  2081/92,  la  cui  procedura semplificata non prevede la
preliminare pubblicazione del relativo disciplinare di produzione;
  Ritenuto  che  in  considerazione  di   quanto   esposto   sussista
l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della  indicazione  geografica
protetta per l'olio di oliva "Toscano;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta
dell'olio di oliva "Toscano, registrata  ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 644/98 della Commissione dell'Unione europea, e' riportato in
allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
  Tale   indicazione   geografica   protetta  e'  riservata  all'olio
extravergine  di  oliva  che  risponda  ai  requisiti  stabiliti  dal
predetto disciplinare di produzione.
  I  produttori  che  intendano porre in commercio il prodotto con la
indicazione geografica protetta "Toscano sono tenuti al rispetto  di
tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
  Il presente decreto, che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  sostituisce  le  disposizioni di cui al
decreto 4 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio  1997)
concernente il riconoscimento della denominazione di origine protetta
per  l'olio  extravergine  di  oliva  "Toscano  e  approvazione  del
relativo disciplinare di produzione.
Roma, 21 luglio 1998
                                                   Il Ministro: PINTO
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre  1998  Registro  n.  2
Politiche agricole, foglio n. 167