IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge; Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento CE n. 644/98 della Commissione relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta dell'olio di oliva "Toscano, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 208/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore; Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 sopracitata, prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Considerato che il citato regolamento (CEE) n. 2081/92 consente che gli Stati membri mantengano disposizioni nazionali compatibili con le norme comunitarie, anche in considerazione di procedure applicative seguite da tempo; Considerato che il medesimo regolamento n. 2081/92 prevede che i disciplinari di produzione delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche siano pubblicati preliminarmente, secondo la procedura ordinaria, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e che le relative domande siano accessibili a chiunque ne abbia interesse; Tenuto conto che l'indicazione geografica protetta "Toscano" per l'olio di oliva e' stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 644/98, nel quadro dell'art. 17, Reg. (CEE) 2081/92, la cui procedura semplificata non prevede la preliminare pubblicazione del relativo disciplinare di produzione; Ritenuto che in considerazione di quanto esposto sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta per l'olio di oliva "Toscano; Decreta: Articolo unico Il disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta dell'olio di oliva "Toscano, registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione dell'Unione europea, e' riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante. Tale indicazione geografica protetta e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponda ai requisiti stabiliti dal predetto disciplinare di produzione. I produttori che intendano porre in commercio il prodotto con la indicazione geografica protetta "Toscano sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Il presente decreto, che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sostituisce le disposizioni di cui al decreto 4 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997) concernente il riconoscimento della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva "Toscano e approvazione del relativo disciplinare di produzione. Roma, 21 luglio 1998 Il Ministro: PINTO Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 167